Prot.n. 8639                                                                                                  Oristano, 29.09.2006

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

LORO SEDI

 

p.c.  ALL’ASL N. 5

ORISTANO

 

 

p.c.  ALLA DIREZIONE PROVINCIALE dei SERVIZI VARI

  COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA 

ORISTANO

 

 

OGGETTO: D.M. 12 febbraio 2004 - Assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario.

 

E’ stato rilevato che alcune Istituzioni scolastiche continuano a richiedere accertamenti sanitari all ASL n.5 di Oristano, con conseguente aggravamento delle procedure.

Pertanto, si rende necessario informare  le SS.LL. che  ai sensi del  D.M. 12.2.2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 44 del 23.2.2004, gli accertamenti sanitari relativi al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,del D.L.vo 30.3.2001,n. 165, esclusi i dipendenti di enti pubblici non economici, sono espletati unicamente dalle Commissioni Mediche di Verifica presso le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, in sostituzione del Collegio medico legale delle ASL.

Le materie di competenza sono indicate nella Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 426 del 26.4.2004 .

Sono di competenza esclusiva delle predette Commissioni anche gli accertamenti di cui all’art.35 della Legge 289/2002.

Si ricorda che un dipendente già utilizzato in altri compiti può accedere alla dispensa dal servizio solo con un giudizio della CMV di inidoneità permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro. Quindi, nella fattispecie, all’apertura del procedimento, bisogna far emergere tale stato giuridico per una corretta applicazione della  legge.

Avverso il giudizio di idoneità al servizio, espresso dalle Commissioni di Verifica, e limitatamente a questo, è possibile proporre ricorso alla Commissione medica di II istanza presso il Centro militare di medicina legale di Cagliari.

Si evidenzia che l’art. 16 del DPR n. 461 del 29.10.2001, Regolamento da cui consegue il D.M. 12.2.2002, fa divieto di richiedere ulteriori pareri tecnici diversi da quelli previsti dal Regolamento stesso, al fine di evitare l’aggravamento delle procedure.

 

 

IL DIRIGENTE

Dr. Vincenzo Fadda